Selezione delle pronunce più significative della Corte di Cassazione in tema di perizia antropometrica, analisi di foto e video, identificazione da immagini CCTV. Aggiornato a settembre 2025. Include le ultime pronunce in materia di prove digitali e chat.
Perizia antropometrica vs. riconoscimento umano: prevale la scienza
La Corte censura la sentenza d'appello che aveva preferito il riconoscimento di un sovrintendente di polizia ai risultati di una perizia antropometrica negativa, ritenendo la motivazione "assertiva e priva di approfondimento". Il giudice che vuole disattendere la prova scientifica deve confrontarsi con i criteri Daubert: ampiezza, rigorosità, oggettività e grado di consenso nella comunità scientifica. Il riconoscimento soggettivo non può prevalere sulla perizia senza motivazione analitica.
Impossibilità della perizia antropometrica: gli elementi morfologici suppliscono
In assenza di perizia antropometrica scientifica per la scarsa qualità delle immagini, la Corte ammette la valorizzazione di compatibilità di tatuaggi, attaccatura dei capelli e caratteristiche fisiche percepibili, purché confermati da ulteriori elementi. La sentenza tratta il bilanciamento tra standard scientifico e realtà investigativa, indicando le condizioni minime per la tenuta probatoria della identificazione morfologica.
Il giudice può comparare immagini autonomamente, senza perizia
La Corte afferma che il giudice può legittimamente porre a confronto immagini e documenti acquisiti agli atti, comparando la fisionomia dell'imputato presente in dibattimento con le riprese CCTV. Non è sempre necessaria una perizia formale, purché la motivazione sia logica e puntuale. Sentenza chiave per capire quando la difesa deve richiedere CTP per contestare il raffronto visivo operato dal giudice.
Dati GPS e filmati CCTV: natura documentale e piena utilizzabilità
La Suprema Corte ribadisce che i filmati di sorveglianza e i dati GPS costituiscono prove documentali ai sensi dell'art. 234 c.p.p. La loro acquisizione senza le forme dell'art. 254-bis c.p.p. non determina inutilizzabilità, ma può incidere sull'attendibilità. La sentenza è riferimento essenziale per contestare o difendere la catena di custodia delle prove digitali nei procedimenti penali.
Riconoscimento percettivo da video: grave indizio anche con immagini scadenti
La Corte conferma che l'identificazione basata su caratteristiche fisiche e vocali, anche da video di scarsa qualità, costituisce grave indizio di colpevolezza se logicamente motivata. Sono state valorizzate statura, corporatura, movenze e tono di voce da intercettazioni. La difesa ha l'onere di allegare elementi oggettivi contrari. Sentenza fondamentale per la strategia di chi contesta identificazioni da riprese deteriorate.
Video da più fonti convergenti: quadro indiziario solido per la cautela
In un caso di tentato omicidio, l'identificazione si fondava su riprese di una telecamera di pub (volto scoperto ore 21:38) e di una tabaccheria (riconoscimento da abbigliamento, corporatura e andatura). La Corte conferma la misura cautelare: più fonti video convergenti formano un quadro indiziario qualificato. Principio chiave: il sindacato di legittimità non può ribaltare la valutazione del merito in assenza di motivazione manifestamente illogica.
Videosorveglianza privata: prova documentale senza perizia tecnica
La Corte consolida il principio: le immagini di sistemi di videosorveglianza privati sono prove documentali pienamente utilizzabili ex art. 234 c.p.p. La perizia tecnica non è necessaria a meno che la difesa non sollevi dubbi specifici, concreti e circostanziati. Una contestazione generica non obbliga il giudice ad accertamenti tecnici. Sentenza indispensabile per definire la strategia difensiva: contestare genericamente non basta, occorre la CTP.
Riconoscimento informale da video nitido: indizio grave e preciso
In un caso di furto di biglietti lotteria, l'imputato era stato identificato dai Carabinieri attraverso la visione dei filmati CCTV senza previa conoscenza dell'indagato. La Corte afferma che il riconoscimento informale della PG da video di buona qualità costituisce indizio grave e preciso, non richiedendo la ricognizione formale ex art. 213 c.p.p. L'attendibilità dipende dalla chiarezza delle immagini, non dal metodo formale adottato.
Videosorveglianza e rito abbreviato: prova pienamente utilizzabile
L'imputato contestava l'utilizzo di fotogrammi da sorveglianza privata nel giudizio abbreviato, invocando l'art. 254-bis c.p.p. La Corte rigetta: i video privati non sono accertamenti tecnici irripetibili, bensì documenti già acquisiti. Nei riti alternativi la loro utilizzabilità è piena. La condanna per furto 624-bis c.p. viene confermata unitamente al ritrovamento degli indumenti compatibili. Pronuncia chiave per la difesa nei giudizi abbreviati fondati su prove video.
Rinnovo istruttoria per perizia antropometrica: quando il giudice può rifiutare
La Corte delinea i criteri per cui il giudice può legittimamente disattendere la richiesta di perizia antropometrica in sede di rinnovazione istruttoria in appello: quando il materiale probatorio è già esaustivo e la perizia non fornirebbe elementi decisivi. Sentenza fondamentale per costruire la richiesta di perizia in modo da renderla difficilmente rifiutabile, evidenziando il deficit probatorio specifico che solo l'accertamento tecnico può colmare.
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Sezione — Chat, Messaggistica & Prove Digitali
Le chat digitali sono corrispondenza: tutela costituzionale estesa ai messaggi già ricevuti
Pronuncia fondante di tutta la giurisprudenza successiva sulle prove digitali: i messaggi WhatsApp, e-mail e ogni forma di messaggistica conservati nella memoria di un dispositivo mantengono la natura di corrispondenza tutelata dall'art. 15 Cost., anche dopo la ricezione e la lettura da parte del destinatario. La Consulta supera l'orientamento che assimilava i messaggi archiviati a semplici "documenti statici": la tutela costituzionale persiste finché la comunicazione conserva attualità e interesse alla riservatezza. Sentenza "madre" che ha azzerato la precedente giurisprudenza favorevole agli screenshot non autorizzati e che ogni difensore deve citare per contestare l'acquisizione di chat senza provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Screenshot WhatsApp senza decreto del PM: inutilizzabilità patologica ex art. 191 c.p.p.
Sentenza di riferimento assoluto per la difesa penale digitale nel 2025: le chat WhatsApp, SMS ed e-mail acquisite dalla polizia giudiziaria tramite semplici screenshot, senza decreto di sequestro del Pubblico Ministero, sono affette da inutilizzabilità patologica ai sensi dell'art. 191 c.p.p. e non possono essere utilizzate nel processo — neppure nel giudizio abbreviato. Le chat conservate in un dispositivo costituiscono corrispondenza ex art. 254 c.p.p. e non meri documenti ex art. 234 c.p.p. Aspetto cruciale: il consenso dell'indagato non sana l'illegittimità — serve comunque il provvedimento dell'autorità giudiziaria. La Corte afferma che alla polizia non è consentito "compiere atti atipici che eludano le garanzie costituzionali". Strategia difensiva: eccepire sempre l'inutilizzabilità in limine, contestando il titolo di acquisizione e l'assenza di copia forense.